Circolare INPS con le istruzioni per accedere a “Quota 102”

Con circolare della Direzione Centrale Pensioni n. 38 dell’8 marzo u.s., condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che qui alleghiamo per opportuna conoscenza dei lavoratori interessati, l’INPS ha fornito le attese istruzioni in merito all’applicazione della pensione anticipata con la c.d. “quota 102”, che, come si ricorderà, è stata introdotta con norma contenuta nella legge di bilancio 2022 (art.1, comma 87, Legge 31.12.2021, n. 310) dopo lo stop a “quota 100”, motivato dal Governo in ragione dei dichiarati alti costi di quell’opzione, e anche per assicurare un po’ di flessibilità in più nelle uscite dal lavoro nel corso del 2022.

Come si legge nella circolare INPS, possono accedere a “quota 102” i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei settori pubblico e privato, e gli iscritti alle gestioni separate INPS, che entro il 31 dic. 2022 maturino un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni (non può invece accedere a “quota 102” il personale del “Comparto Sicurezza e Difesa”, e dunque quello delle Forze Armate, Forze di polizia, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco). Il diritto a pensione, una volta maturato nel corso del corrente anno, si cristallizza, e può quindi essere esercitato anche successivamente al 2022.

La decorrenza delle pensioni è invece diversificata a seconda del datore di lavoro e della gestione INPS: i dipendenti del privato e i lavoratori autonomi dovranno aspettare tre mesi fra la maturazione del requisito e l’accredito del primo assegno pensionistico, mentre per i dipendenti pubblici la finestra è di sei mesi, come già avvenuto per quota 100. Per i primi (privati e autonomi), dunque, la prima decorrenza utile è il 2 aprile (per le gestioni separate INPS il 1° maggio), mentre per i dipendenti della PP.AA. la prima finestra è fissata al 2 luglio (1 agosto per le gestioni separate INPS). Invece, per il personale del comparto Scuola e AFAM, la decorrenza dell’assegno è legata alla data di cessazione dal servizio legata all’inizio del nuovo anno scolastico.

La circolare INPS ribadisce anche le regole per la “cumulabilità”: si può utilizzare il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS, ivi compresi anche quelli da riscatto; non è invece possibile il “cumulo” con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli occasionali e comunque contenuti entro il limite dei 5mila euro lordi annui.

La circolare INPS reca infine alcune importanti precisazioni che è utile richiamare: la prima (punto 5.) riguarda i titolari di assegno ordinario di invalidità, che potranno accedere nell’anno in corso alla pensione anticipata a condizione che cessino dalla titolarità dell’assegno di invalidità; la seconda (punto 7.) riguarda invece strettamente i lavoratori pubblici e conferma che il termine per la liquidazione di TFS/TFR per coloro che accedono a “quota 102” è fissato decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni) e dopo 24 mesi dopo aver raggiunto il requisito teorico per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le lavoratrici e 42 anni e 10 mesi per i lavoratori). La circolare INPS ricorda però che “rimane ferma la possibilità di accedere all’anticipo finanziario TFS/TFR” che, in base al DL n. 4/2019, potrà essere concesso, nei limiti dell’importo netto di 45mila €, da parte di un Istituto di credito o intermediario finanziario che aderisce all’Accordo quadro sottoscritto dai Ministri PA, MEF e Lavoro e l’ ABI (Associazione bancaria Italiana), poi recepito con DM 19 08.2020, che contiene regole e modulistica per avviare la richiesta di anticipo.

IL COORD. NAZ. CSE FLP PENSIONATI

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